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| Possesso di segni distintivi contraffatti
Le pene di cui all'articolo 497-bis si applicano anche, rispettivamente:
1) a chiunque illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione;
2) a chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti e i documenti indicati nel numero precedente, ovvero illecitamente ne fa uso. (1)
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(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 10, comma 4, D.L. 27.07.2005, n. 144, così come modificato dalla legge di conversione, L. 31.07.2005, n. 155 con decorrenza dal 02.08.2005.
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